A chi è rivolto
A chiunque ceda a un cittadino italiano o extracomunitario, a qualunque titolo, e per un periodo superiore ad un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, qualunque ne siano il tipo e le condizioni (fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani o rustici, integri o semidistrutti, ultimati o in costruzione, ecc.) ed a qualunque uso (abitazione, negozio, ufficio, garage, capannone ecc).
Descrizione
L’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, recante norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, cosiddetta “Legge antiterrorismo” in quanto finalizzata alla lotta al terrorismo interno ed alla criminalità mafiosa, dispone che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.
Come fare
Presentare l'apposita domanda all'Ufficio Protocollo o tramite mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Cosa serve
Per richiedere il servizio sono necessari:
- 2 copie firmate in originale dell'apposito modello;
- documento d'identità in corso di validità;
- dichiarazione di ospitalità se il cessionario è cittadino extracomunitario.
Cosa si ottiene
L'avvenuta comunicazione della cessione di fabbricato.
Tempi e scadenze
La comunicazione va effettuata entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.
Procedure collegate all'esito
Eventuali comunicazioni con l'Ufficio Polizia Locale.
Accedi al servizio
Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'Ufficio responsabile.
Casi particolari
Se la comunicazione non è firmata davanti al dipendente addetto a riceverla, occorre una fotocopia di documento in corso di validità di chi ha firmato la comunicazione.
Ulteriori informazioni
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, all’art. 3, nell’introdurre la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3 ha stabilito che: “Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.”
Il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, all’art. 5 ha poi disposto al comma 1, lettera d) che “la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza”.
Alla luce di queste disposizioni normative, il Ministero dell’Interno con Circolare n. 557/LEG/010.418.6 del 31 Maggio 2011 ha precisato che:
- a decorrere dal 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23/2011, per i contratti di locazione registrati;
- a decorrere dal 14 aprile 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 70/2011, per i contratti di vendita di immobili registrati.
Condizioni di servizio
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