Comune di Quarto d'Altino
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Comunicazione cessione di fabbricato

Responsabile del procedimento: Milanello Fabrizio
  • Unità: Polizia amministrativa e giudiziaria
Cos'è:
L’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, recante norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, cosiddetta “Legge antiterrorismo” in quanto finalizzata alla lotta al terrorismo interno ed alla criminalità mafiosa, dispone che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile

A chi è destinato:
Chiunque ceda a un cittadino italiano o extracomunitario, a qualunque titolo, e per un periodo superiore ad un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, qualunque ne siano il tipo e le condizioni ( fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani o rustici, integri o semidistrutti, ultimati o in costruzione, ecc.) ed a qualunque uso ( abitazione, negozio, ufficio, garage, capannone ecc.), ha l'obbligo di comunicare al Comune la cessione del fabbricato su apposito modello ( in allegato ), che va presentato in due copie, firmate in originale. 
La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 
Se il cessionario è cittadino extracomunitario con godimento esclusivo dell'immobile occorre presentare anche la dichiarazione di ospitalità ex art. 7 D.Lgs. 286/98 .

Come si richiede:
Se la comunicazione non è firmata davanti al dipendente addetto a riceverla, occorre una fotocopia di documento in corso di validità di chi ha firmato la comunicazione

Tempi:
La comunicazione va effettuata entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.

Documentazione rilasciata:
Ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione.

Validità documentazione rilasciata:
La cessione di fabbricato è valida per il periodo di tempo di cessione del fabbricato

Dove rivolgersi:
Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:000 o tramite posta raccomandata

Documenti da presentare:
modulo cessione fabbricato

Riferimenti legislativi (Normativa):
Art. 12 D.L. 59/1978 convertito in L. 191/1978

Note:
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, all’art. 3, nell’introdurre la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3 ha stabilito che: “Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.” 
Il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, all’art. 5 ha poi disposto al comma 1, lettera d) che “la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza”. 
Alla luce di queste disposizioni normative, il Ministero dell’Interno con Circolare n. 557/LEG/010.418.6 del 31 Maggio 2011 ha precisato che: 
  • a decorrere dal 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23/2011, per i contratti di locazione registrati; 
  • a decorrere dal 14 aprile 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 70/2011, per i contratti di vendita di immobili registrati. 
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