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IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giulia D'Este

tel. 0422.826225

fax 0422.825652

segretario@comunequartodaltino.it

 

Curriculum e retribuzione annuale

 

Competenze
Nell’attuale ordinamento le funzioni del segretario comunale sono stabilite dall’articolo 97 del Testo unico degli enti locali, ovvero egli:
- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività
- Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di regolarità tecnica sulle deliberazioni nel caso in cui l'ente non abbia personale qialificato;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale qualora le siano attribuite con provvedimento del sindaco

 

Il segretario comunale e provinciale è stato ed è ancor oggi, nella maggior parte dei casi, il dirigente di comuni e province, e nei piccoli municipi, molto spesso, l’unico, in grado di predisporre l’attività amministrativa in accordo con le norme, di cui era interprete.
Tale figura ha origini assai lontane: già nella Toscana medicea del XVI secolo il granduca Cosimo I sottrasse alle comunità locali la nomina dei segretari, trasformati in “cancellieri fermi” (cioè stabili), con fine di estendere il controllo statale sulle autonomie: Niccolò Macchiavelli fu cancelliere di Firenze nell’età comunale. Il segretario, dunque, appare nel medioevo come il “cancelliere notaio” al servizio delle comunità locali, con funzioni di certificazione e ufficializzazione delle attività amministrative, nonché di gestione degli uffici comunali; è perciò scelto pagato dall’amministrazione locale, dalla quale dipende in via esclusiva.
La legge che regolava comuni e province nell’Italia appena unificata (l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A, art. 10) recitava “ogni comune ha un Consiglio comunale e una Giunta municipale. Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale. Più Comuni possono prevalersi dell’opera di uno stesso segretario”. Il segretario comunale, abilitato alla professione da una patente rilasciata a seguito di esami sostenuti in Prefettura, e nominato dal consiglio, era protagonista di una vera e propria alfabetizzazione istituzionale del Paese appena unificato.
Alla fine dell’?800 iniziava il primo sviluppo industriale, la popolazione delle città si moltiplicava, erano i comuni, da soli, a rispondere alle nuove ed accresciute esigenze dei propri cittadini. Nel 1888-89 il Presidente del Consiglio dei Ministri, Francesco Crispi stabiliva il passaggio dal sindaco designato dal Governo al sindaco scelto dal consiglio comunale. I segretari comunali, specie delle grandi città, accompagnavano i nuovi sindaci nelle iniziative che le amministrazioni intraprendevano per lo sviluppo della realtà locale, come Cesare Camera, di Firenze; Raffaele Drago, di Genova; Alfredo Lusignoli di Roma.
Nel primo ?900, nell’età giolittiana, si sviluppava il primo miracolo economico italiano, i comuni attivavano e miglioravano i servizi pubblici locali, moltiplicavano le reti di trasporto pubblico e di distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, costruivano scuole e case popolari. Il liberalismo perdeva progressivamente terreno e l’estensione dell’intervento della pubblica amministrazione nella realtà sociale, a partire da quella comunale, veniva ufficializzata con la legge sulle municipalizzazioni del 1903, una delle prime in Europa.
Nel 1911, il regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale del 1908 (r.d. 12 febbraio 1911, n. 297), introduceva la normazione pubblicistica nell’impiego comunale che rendeva obbligatorio il concorso pubblico, dava garanzie in materia di impiego e licenziamento e assegnava ai segretari un voto consultivo di legittimità in giunta, non obbligatorio. Comuni e segretari comunali insieme s sviluppavano il proprio ruolo, non a caso tra i difensori della categoria in Parlamento vi era il sen. Pietro Lucca, presidente dell’Anci dal 1915 al 1921.
Una nuova tappa, fondamentale nell’evoluzione della categoria e nell’ordinamento degli enti locali si ebbe con la legge 17 agosto 1928, n. 1953: con tale provvedimento il segretario non è più un dipendente comunale, bensì un funzionario statale, nominato dal ministro dell’interno o dal prefetto territorialmente competente. Le motivazioni che indussero il legislatore a tale scelta emergono dai lavori preparatori, ove si sottolinea la necessità di “garantire un miglior funzionamento ed un miglior rendimento dei servizi, attraverso una più rigorosa selezione del personale, sottraendo il medesimo dall’influenza dell’ambiente locale”.
La storica concessione del 1928 però, avanzata ufficialmente per la prima volta in un congresso del 1911, giungeva in piena dittatura fascista, tre anni dopo l’istituzione del podestà (l. 4 febbraio 1926, n. 237), a completamento del disegno autoritario del fascismo negli enti autonomi. Con la statizzazione si accentuavano decisamente le caratteristiche, già sviluppate nel periodo liberale, di un segretario controllore per conto dello Stato che ha limitato fortemente lo sviluppo delle capacità del segretario come dirigente. Anche così, però, alcuni segretari furono tra i protagonisti della storia amministrativa ed istituzionale del Paese, come Virgilio Testa, segretario generale del Comune di Roma, allora Governatorato, “padre” della prima legge urbanistica del 1942 (l. 17 agosto 1942, n. 1150).
Con l’avvento della Repubblica il principale cambiamento nell’ordinamento di comuni e province rispetto al periodo del centralismo fascista fu il ripristino dell’essenziale principio democratico dell’elettività.
Solo con la legge 8 giugno 1990, n. 142, “Ordinamento delle autonomie locali”, si adempiva, dopo 42 anni, al dettato dell’art. 128 della Costituzione repubblicana che stabiliva una nuova legislazione in materia, dopo 56 anni di vigenza della precedente legge comunale e provinciale fascista del 1934, a 20 anni di distanza dall’istituzione delle Regioni a statuto ordinario. Le legge, per alcuni aspetti, conservava ancora l’impostazione della normativa precedente, in particolare manteneva la qualifica di funzionario statale del segretario e la funzione di controllore, attribuendogli un parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio di comune e provincia. Nel 1997, a quattro anni dell’emanazione della legge per l’elezione diretta di sindaci e presidenti di provincia (l. 25 marzo 1993, n. 81), che dava a questi un ruolo di protagonisti sulla scena nazionale in anni di profonda crisi della politica e delle istituzioni del Paese, venivano approvate le norme per la creazione di un albo professionale gestito da un’apposita Agenzia autonoma. Un Albo nell’ambito del quale sindaci e presidenti di provincia avrebbero potuto scegliere il proprio segretario all’inizio del mandato (l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, co. 67-86). Contemporaneamente, veniva prevista anche l’istituzione di una Scuola superiore di pubblica amministrazione locale per la formazione e l’aggiornamento dei nuovi segretari.


 
 
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